DENUNCE DI MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
Per segnalare il maltrattamento di un animale, è necessario rivolgersi prioritariamente alle forze di polizia che hanno l’obbligo giuridico di intervenire e hanno possibilità di un pronto intervento:
– animale domestico: segnalare a Polizia Locale o Carabinieri
– animale selvatico: segnalare a Polizia della Città Metropolitana, alla Polizia di Stato o ai Carabinieri unità Forestale
La legge punisce chi, per crudeltà o senza necessità:
- cagiona la morte di un animale;
- cagiona lesioni ad un animale;
- sottopone un animale a strazio o sevizie;
- li sottopone a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche;
- li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi;
- li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche etologiche;
- somministra agli animali sostanze stupefacenti;
- promuove o organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica;
- abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività;
- li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura.
Ogni cittadino testimone dei reati di cui sopra ha il dovere morale di denunciarli.
LA DENUNCIA DI UN MALTRATTAMENTO
Viene talvolta segnalata dai cittadini la difficoltà di presentare denunce di maltrattamento di animali preso i vari comandi delle forze dell’ordine. In altri casi i cittadini vengono informati che non è di competenza delle forze di polizia ricevere denunce in tal senso, bensì delle associazioni che si occupano di tutela degli animali.
A questo proposito si rammenta che il maltrattamento di animali, sia nelle ipotesi delittuose (Titolo IX bis del Codice Penale – Dei delitti contro il sentimento per gli animali) sia in quella contravvenzionale (articolo 727 del Codice Penale), è un reato e da questo ne consegue che, al pari di quello che avviene per tutti gli altri reati, tutte le forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri nucleo Forestale, Polizia Locale e Polizia Metropolitana – ex Provinciale) hanno l’obbligo di ricevere le denunce, accertare le responsabilità e, ove possibile, interrompere il reato.
Non risulta quindi comportamento giustificato, se pur certamente commesso in pochissimi casi, rifiutare di ricevere denunce, esposti o querele per i reati relativi al maltrattamento di animali, spettando soltanto all’Autorità Giudiziaria la decisione sull’avvio dell’azione penale o sull’archiviazione del caso.
Si rammenta a tutti i cittadini che i reati per i quali è possibile sporgere denuncia presso gli organi di polizia sono solo quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia, quindi, in sintesi, quelli che hanno creato sofferenze agli animali o che li costringano a vivere in condizioni di vita che possano essere fonte di sofferenza.
Si invitano pertanto i cittadini, nel rispetto dei loro diritti, a voler presentare denuncia presso le forze dell’ordine ed esclusivamente per i fatti che possano costituire reato, anche al fine di non intralciare inutilmente lo svolgimento delle attività di polizia.
Per approfondire è possibile scaricare lo stralcio della normativa vigente, come rinnovata dalla legge 189/2004, che riassume gli obblighi delle forze dell’ordine e le leggi in vigore concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.