No ai lavori di manutenzione massiccia del verde nel periodo di riproduzione della fauna selvatica.

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No ai lavori di manutenzione massiccia del verde nel periodo di riproduzione della fauna selvatica.

ALCUNE INDICAZIONI SULLA LEGISLAZIONE IN MATERIA

Durante il periodo di lockdown a causa del coronavirus molti lavori sono stati sospesi, di ogni tipo e genere.

Uno tra questi è stato quello della manutenzione ordinaria del verde, una sospensione alla quale tornando alla vita normale abbiamo sicuramente fatto caso: sui lati delle strade che abitualmente percorriamo, nei grandi giardini condominiali, in parchi e giardini pubblici che abbiamo ricominciato a frequentare abbiamo notato molte piante, siepi o alberi che hanno avuto la possibilità di crescere in maniera quasi esplosiva proprio per l’assenza di potature e sfalci.

A questo vanno aggiunti anche i lavori sospesi per la realizzazione di infrastrutture, ripresi dopo il lockdown e che vedono coinvolte aree verdi.

Ora sembra che sia scattata ovviamente una sorta di rincorsa per cercare di porre rimedio ai lavori non fatti causa COVID.

Questi interventi manutentivi, se fatti in questo periodo, entrano in contrasto con la legge che vieta la manutenzione del verde nella stagione di riproduzione della fauna selvatica che va da aprile a fine settembre.

Continuiamo a ricevere, per questo motivo, numerose proteste per interventi di manutenzione del verde, messi in atto sconsideratamente, che potrebbero causare la distruzione di nidi e tane di animali selvatici.

Vi vogliamo dare alcune indicazioni sulla legislazione in materia:

l’art.. 5 della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica, esecutiva in Italia con la legge n. 157/1992 e s.m.i., che comporta in favore di “tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri” (art. 1 della direttiva) “il divieto:

– di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
– di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
– di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
– di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
– di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura”.

Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avi faunistiche in periodo della nidificazione si può integrare in eventuali estremi di reato con: artt. 544 ter del codice penale, 30, comma 1°, lettera h, della legge n. 157/1992 e s.m.i. o violazioni di carattere amministrativo art. 31 della legge n. 157/1992 e s.m.i..

Pertanto per eventuali segnalazioni in merito non esitate a contattarci scrivendo a info@enpamilano.org

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